Il Banco Metalli è una società vera e propria a tutti gli effetti, che è iscritta nell’elenco che raggruppa gli operatori che fanno commercio in oro.
Questo tipo di società deve essere autorizzata alla sua attività dalla Banca d’Italia, la quale verifica che sia in possesso di tutti i requisiti necessari, dettati dalla normativa di legge in vigore e che le consentano di essere un operatore autorizzato nel settore della compravendita di oro e metalli preziosi.
Il Banco dei Metalli deve possedere quindi tutte le autorizzazioni necessarie sia per poter comprare che per vendere all’ingrosso i metalli preziosi.
Questi vengono successivamente riuniti, poi fusi e rivenduti al dettaglio.
Inoltre questo tipo di società deve avere tutti i requisiti, secondo la legge in vigore, per produrre e successivamente vendere l’oro da investimento, ossia i lingotti oppure le monete d’oro.
In altre parole un Banco dei metalli non solo commercia in oro, argento, platino oppure palladio, ma tratta anche gli orologi di marca, diversi tipi di gioielli, le monete d’oro e perfino commercia pietre preziose.
La sua attività quindi consiste in un vero e proprio commercio al dettaglio che viene regolamentato dalla attuale legge 17/1/2000 num.7 per molte tipologie di metalli preziosi.
Inoltre recupera anche i metalli e i preziosi che sono destinati a uso dentale.
Inoltre gli istituti bancari spesso forniscono dei metalli preziosi mediante cessione o prestito d’uso: coloro che quindi sono interessati all’acquisto oppure al prestito d’uso di oro sono proprio gli orafi che fanno commercio in metalli preziosi oppure quelle aziende che fanno lavorazioni in oro o che lo consegnano ad altre aziende ad esclusivo uso per lavorazione.
La banca quindi può vendere lingotti anche a privati sebbene in questo caso non riacquista il metallo.
È qui che il Cliente ha la necessità di rivolgersi a un soggetto che fa da intermediario e che sia abilitato a ciò, come ad esempio un orafo oppure un “Banco Metalli”.
Bisogna quindi distinguere tra l’attività di cessione e di prestito d’uso dell’oro, la quale è consentita solo agli istituti bancari, i quali vendono solo e non riacquistano, dall’attività per cui i Banco Metalli sono autorizzati.
Ma come un Banco Metalli può riuscire a ottenere l’autorizzazione al commercio dell’oro?
L’autorizzazione si deve richiedere in primis alle banche e poi anche a società private apposite.
Infatti l’autorizzazione al commercio d’oro di tipo professionale è concessa agli istituti bancari solo da parte della Banca d’Italia e soltanto in seguito a un comunicazione relativa all’Ufficio Cambi.
I soggetti, dal punto di vista giuridico, che possono richiedere ed avere l’autorizzazione a commerciare in oro sono coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti.
La società deve avere una di queste forme giuridiche:
- società per azioni (Spa);
- società in accomandita per azioni (Sapa);
- società a responsabilità limitata (Srl);
- società cooperativa
in tutti i casi deve avere un capitale sociale che deve essere versato per intero, e che sia pari almeno a quello minimo previsto da una società per azioni, quindi 120.000,00 euro;
- l’oggetto sociale della società deve essere commercio in oro;
- coloro che hanno la loro partecipazione al capitale societario, gli amministratori e quei dipendenti con la funzione di direzione tecnica o commerciale, devono tutti possedere requisiti di onorabilità che sono previsti dal decreto del 1 settembre del 1993, numero 385, in particolare dagli articoli 108, 109 e 16, comma 2, in materia creditizia e bancaria.
Quindi per un Banco Metalli esistono precisi obblighi di legge.
Innanzitutto esiste l’obbligo di fare la dichiarazione delle operazioni ad eccezione ad esempio dei trasferimenti di oro per la lavorazione, in prova oppure in visione e in conto deposito.
Ciò secondo l’ art. 1, comma 2 della Legge n. 7/2000 sempre che l’operazione venga supportata da una documentazione della doganale che sia idonea e che attesti il transito dell’oro per importazione o per esportazione temporanea e la successiva operazione contraria.
Se tale documentazione non può essere prodotta l’operazione deve essere dichiarata.
La “Circolare UIC 28 marzo del 2001” inoltre definisce in che modo si dichiarano le operazioni che si svolgono per l’oro.
In questa circolare vengono descritte le modalità di utilizzo di un software che permette la compilazione delle dichiarazioni relative alle operazioni con l’oro, come previsto da un provvedimento che è stato emanato dall’Ufficio Cambi nel luglio 2000.
Questo determina sia i contenuti che le modalità delle dichiarazioni e delle comunicazioni di coloro che commerciano oro in modo professionale, secondo la Legge n. 7 del 17 gennaio 2000, ossia la nuova regolamentazione del mercato dell’oro, come attuazione della direttiva del Consiglio 98/80/CE che è stata emanata il 12 ottobre 1998.